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ASSEMBLEA DI BILANCIO 2020 e MODELLO EAS

ASSEMBLEA DI BILANCIO 2020 – 180 giorni anche per le APS e Odv

Il decreto legge «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici» approvato dal consiglio dei ministri del 31 marzo 2021 all’art.8, comma 4, elimina dall’articolo 106, comma 8-bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «diverse dagli enti di cui all’articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117» conferendo in tal modo la possibilità di convocare l’assemblea in videoconferenza per tutte le associazioni, a prescindere dalla tipologia di enti.
Inoltre per effetto del combinato disposto tra l’art. 8, comma 4, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44 ed il comma 1 dell’articolo 106, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 si dispone che anche per le APS e Odv la convocazione dell’assemblea di bilancio possa essere effettuata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

  • In deroga agli artt. 2364 e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
  • Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie anche le APS e Odv possono prevedere l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione anche in deroga alle disposizioni statutarie.
  • Anche le APS e OdV potranno riunire le assemblee per le modifiche statutarie o per l’approvazione del bilancio con mezzi di telecomunicazione fino al 31/7/2021.

Art. 8 Termini in materia di lavoro e terzo settore
omissis
4. All’articolo 106, comma 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, le parole «diverse dagli enti di cui all’articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117» sono soppresse.

Art. 106. Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478 -bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.
2. Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono
prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479 -bis , quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
omissis
8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all’articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

(Aggiornamento al 2 aprile 2021)

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Si comunica che con l’articolo 14 comma 2, del nuovo “Decreto Sostegni”, approvato venerdì 19.03 sera, il termine per le assemblee per l’approvazione delle variazioni statutarie ai fini del dlgs 117/17 è stato rinviato al 31.05.2021

Con il decreto milleproroghe il termine per le assemblee per i bilanci è stato posticipato al 30.06.2021

Putroppo al momento questo nuovo termine è valido solo per gli enti associativi diversi da APS e OdV.
Verso gli enti associativi APS e OdV nella seduta di mercoledì 17 marzo 2021 presso la Camera dei deputati, il ministro del Lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando rispondendo a un’interrogazione a risposta immediata a lui rivolta, ha formalmente assicurato che si farà parte attiva, con interventi di carattere normativo, per superare l’irragionevole disparità di trattamento dei termini (solo in parte prorogati dall’art. 106 dl n. 18/2020) di convocazione dell’assemblea di approvazione dei bilanci di esercizio tra organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps) e le Onlus da una parte e le società, le associazioni e le fondazioni dall’altra, al fine di consentire ai primi di potere usufruire della medesima proroga già prevista per i secondi.

(Aggiornamento al 23 marzo 2021)

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LEGGE 21/2021 PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE N. N.51 DEL 01.03.2021
Procedure semplificate assemblee societarie
Art. 3 comma 6
La Legge di conversione, con alcune variazioni rispetto al testo originario del Decreto “Milleproroghe”, ha
disposto delle modifiche alle disposizioni relative alle procedure semplificate di svolgimento delle assemblee
societarie, di cui all’art. 106 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) ossia che:
in deroga agli artt. 2364 e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è
convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura
dell’esercizio.

  • Rispetto al testo del decreto viene specificato che si tratta della convocazione relativa all’approvazione
    del bilancio al 31 dicembre 2020;
  • al comma 8-bis art.106 si recita: Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni
    e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all’articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo
    3 luglio 2017, n. 117.
    Il problema sta proprio qui, gli enti di cui all’art.104 del 117/17 sono appunto le ONLUS, OdV e APS e
    pertanto ad oggi a norma di legge per le APS il termine non è prorogato e quindi rimane il termine
    statutario e qualora non previsto il termine di 120gg dalla chiusura dell’esercizio.
  • con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società di capitali possono
    prevedere l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea
    mediante mezzi di telecomunicazione anche in deroga alle disposizioni statutarie. Le assemblee inoltre
    si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano: l’identificazione dei
    partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto; senza in ogni caso la necessità che si
    trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio;

 

NUOVI SCHEMI DI BILANCIO
Per quanto riguarda i nuovi schemi di bilancio, la loro applicazione scatta a partire dall’esercizio finanziario
successivo a quello in corso al 18 aprile 2020 (data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D.m. 5 marzo
2020): per gli enti (in particolare Odv e Aps, finché il Runts non è operativo) che hanno l’esercizio finanziario
coincidente con l’anno solare l’applicazione scatterà quindi a partire dal 1° gennaio 2021 in relazione al
bilancio del 2021 (che sarà approvato nella primavera del 2022).

 

MODELLO EAS
Entro il 31.03.2021 le Associazioni devono comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali modifiche
intervenute nel 2020 dei dati oggetto di comunicazione con i modelli EAS precedentemente inviati alle bande (rinnovo
cariche con variazione di nominativi dei consiglieri).
Il modello non deve essere ripresentano in caso di variazione dei dati relativi al rappresentante legale o
all’ente in generale, già oggetto di comunicazione mediante i modelli di Variazione AA fatti all’Agenzia delle
Entrate.
Il modello, che è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate deve essere presentato in formato elettronico
mediante gli intermediari abilitati.
Per le Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui L. 383/2000 l’invio del Modello viene
effettuato attraverso una modalità semplificata.
Le APS appunto devono fornire i dati e le notizie relative ai seguenti righi:
Rigo 4: possesso di articolazioni territoriali e/o funzionali
Rigo 5: ente articolazione territoriale o funzionale di altro ente
Rigo 6: affiliazione a federazioni o gruppo
Rigo 25: settore di attività prevalente
Rigo 26: svolgimento di specifiche attività

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