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5 PER MILLE 2021

5 PER MILLE 2021:
AL VIA LE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER APS E ODV E ALTRI ETS

Si apre il giorno 8 marzo la fase d’iscrizione degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche al riparto del 5 per mille 2021. Sono tenuti alla presentazione dell’istanza d’iscrizione soltanto gli enti di nuova istituzione o non presenti nell’elenco permanente, mentre non sono tenuti a ripetere la domanda gli enti presenti nell’elenco permanente degli enti del volontariato 2021, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate, e le associazioni sportive dilettantistiche presenti nell’elenco permanente 2021, pubblicato dal CONI sul proprio sito istituzionale.

5 per mille, procedure più snelle per l’accreditamento
Tra le novità di quest’anno, introdotte dal DPCM 23 luglio 2020, l’apprezzabile semplificazione delle modalità di accreditamento per l’accesso al riparto del contributo. In sostanza, gli enti potranno iscriversi al 5 per mille presentando la nuova istanza di accreditamento che contiene già l’autocertificazione sul possesso dei requisiti. È stato quindi eliminato il doppio adempimento, domanda di iscrizione e successiva dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Pertanto, diversamente dagli anni precedenti, non dovrà più essere presentata separatamente dal rappresentante legale, entro giugno, la dichiarazione sostitutiva attestante la persistenza in capo all’ente dei requisiti che danno diritto al contributo.
La domanda, contenente anche l’autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa dal rappresentante legale dell’ente richiedente, relativa alla sussistenza dei requisiti attestante l’iscrizione all’anagrafe, registro o albo di appartenenza, può essere trasmessa in via telematica:

  • direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline,
    oppure
  • tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.), in questo caso gli intermediari abilitati hanno l’obbligo di conservazione di cui all’art. 3, comma 9-bis, del DPR n. 322/1998

Distinti modelli e software per volontariato e associazioni sportive dilettantistiche
In particolare, l’applicativo per liscrizione degli enti del volontariato è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate,

Cambiano i termini di presentazione dell’istanza
Un’ulteriore novità riguarda la tempistica. Per il 2021, infatti, l’istanza di accreditamento dovrà essere trasmessa entro il 12 aprile 2021 (il 10 aprile previsto dal DPCM cade di sabato), utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, secondo le modalità di accesso indicate nell’apposita sezione “Come accedere ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate” sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Pubblicazione degli elenchi degli enti iscritti 2021
Gli elenchi degli iscritti saranno pubblicati per gli enti del volontariato dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale. In particolare, l’elenco provvisorio degli iscritti sarà pubblicato entro il 20 aprile, mentre le correzioni di eventuali errori rilevati nell’elenco potranno essere richieste non oltre il 30 aprile. L’elenco aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, sarà infine pubblicato, entro il 10 maggio.
(Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate dell’8 marzo 2021).

Link al software di compilazione – Istanza di accreditamento al 5 per mille – Volontariato – 2021

Modello e istruzioni – enti del volontariato
Link all’istanza per l’accreditamento ai fini dell’accesso al riparto del contributo del 5 per mille 2021
Istruzioni per la compilazione dell’stanza per l’accreditamento ai fini dell’accesso al riparto del contributo del 5 per mille 2021

 

“ACCANTONAMENTO EMERGENZA COVID-19”
Gli Enti beneficiari del 5 per mille relativo agli anni 2018 e 2019 possono accantonare le some ricevute e
NON utilizzate alla voce “Accantonamento emergenza COVID-19”

Le somme percepite a titolo di cinque per mille per gli anni finanziari 2018 e 2019, da parte degli Enti del Terzo settore, e che a 12 mesi dalla data della percezione non sono state ancora utilizzate, per cause legate all’emergenza epidemiologica, possono essere accantonate e indicate al punto 6 “Accantonamento” del modello di rendiconto, riportando nella relazione illustrativa, come motivazione dell’accantonamento, la dicitura “Accantonamento emergenza Covid-19” (tuttavia, tali somme dovranno essere impiegate entro 24 mesi dalla data di percezione).

Lo ha precisato la Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese, con Nota n. 3142 del 4 marzo 2021 che qui alleghiamo, in risposta ad una specifica richiesta formulata dal Forum Nazionale del Terzo Settore, fornendo appunto chiarimenti in merito al fatto che gli enti percettori del contributo del 5 per mille relativo alle annualità finanziarie 2018 e 2019 potranno disporre, attraverso il ricorso al meccanismo dell’accantonamento delle somme non utilizzate, in conseguenza delle misure restrittive adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di un arco
di tempo maggiore per lo svolgimento delle attività finanziate dal contributo nonché per l’adempimento dei successivi obblighi di rendicontazione.
In conclusione, relativamente alle somme erogate a titolo di cinque per mille, relativamente agli anni finanziari 2018 e 2019, rimane fermo:
• il termine di 12 mesi dalla data di ricezione delle stesse ai fini della redazione del rendiconto e della relativa relazione illustrativa,
• nonché, l’ulteriore termine di 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione per gli enti che hanno ricevuto un contributo di importo pari o superiore a 20.000 euro, ai fini della successiva trasmissione della documentazione.

Tuttavia, gli enti beneficiari potranno disporre di un arco temporale più ampio (pari ad ulteriori 12 mesi) per l’utilizzo delle risorse ricevute e non utilizzate a causa della situazione pandemica tuttora in atto, riportando i relativi importi alla voce “Accantonamento” del rendiconto, dovendosi limitare a tal fine ad utilizzare la causale standard “Accantonamento emergenza Covid-19”.
Successivamente, una volta impiegate le somme accantonate (entro 24 mesi dalla data di percezione), gli enti saranno tenuti ad inviare il “modello di rendiconto per accantonamento”, allegando allo stesso una relazione descrittiva che esponga nel dettaglio le spese inserite.

 

BREVE SINTESI OBBLIGHI ENTI BENEFICIARI DEL 5XMILLE

Come è noto, gli enti percettori del contributo 5 per mille devono redigere, entro 12 mesi dalla data di percezione delle somme (ai sensi dell’art. 12 del D.P.C.M. 23 aprile 2010, come modificato dal D.P.C.M. 7 luglio 2016):
• un apposito rendiconto delle somme percepite a titolo di cinque per mille,
• accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite, utilizzando il “modello di rendiconto”.
Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare:
• i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l’indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell’attività sociale, nonché’ del rappresentante legale;
• l’anno finanziario cui si riferisce l’erogazione, la data di percezione e l’importo percepito;
• le spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l’acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l’evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
• dettagliatamente gli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo restando l’obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.

I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmessi, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all’amministrazione erogatrice delle somme, per consentirne il controllo e, a tal fine, potrà richiedere ulteriore documentazione integrativa e potrà operare, anche a campione, controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari.

Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti, salva espressa richiesta dell’amministrazione, all’invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni.
Gli enti beneficiari hanno, altresì, l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di invio del rendiconto, gli importi percepiti ed il rendiconto, dandone comunicazione all’amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni. Nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione, l’amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di trenta giorni e in caso di inerzia provvede.
Allegati:
Nuove-Linee-guida-rendiconti
Modello-rendiconto-5-per-mille
Modello-di-rendiconto-per-accantonamento-5-per-mille
nota-ministero-del-lavoro-del-04032021-3142

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